Considerando che il nostro tempo è caratterizzato da una sempre crescente mobilità e dalla presenza significativa di persone che hanno ricevuto il battesimo in una Chiesa o comunità ecclesiale non cattolica, oppure non sono mai state battezzate, è necessario prestare particolare attenzione nella preparazione del matrimonio, consapevoli che non si tratta di adempimenti burocratici, ma che, «prima di celebrare il matrimonio, deve constare che nulla si oppone alla sua celebrazione valida e lecita» (can. 1066).
Si ritiene utile richiamare, a tal proposito, alcuni aspetti relativi a: vidimazione del fascicolo matrimoniale da parte della Cancelleria; fattispecie per le quali è necessaria la dispensa o la licenza dell’ordinario diocesano; richiesta del certificato anagrafico di residenza, cittadinanza e stato civile.
- Vidimazione del fascicolo matrimoniale da parte della Cancelleria
Come già ricordato nel decreto di mons. Cesare Nosiglia del 4 ottobre 2007 (in «Rivista della diocesi di Vicenza» 98 [2007] 862-863), che si allega (allegato 1), la vidimazione dei fascicoli matrimoniali (comprensivo di stato dei documenti) è obbligatoria nei seguenti casi:
- matrimonio per la cui celebrazione è necessaria la licenza o la dispensa dell’ordinario;
- matrimonio da celebrarsi in altra parrocchia (sia della diocesi di Vicenza sia di altra Diocesi);
- matrimonio preparato da parroco o da presbitero cui è stata affidata “in solido” la cura pastorale di una parrocchia per i primi due anni della sua prima nomina.
Si fa presente inoltre che occorre il nulla osta della Cancelleria per lo stato dei documenti proveniente da altra diocesi.
Inoltre, è sempre possibile richiedere la vidimazione (o un confronto) da parte della Cancelleria anche per gli altri matrimoni, specie qualora presentino delle particolarità.
Per la vidimazione dei fascicoli matrimoniali, la cancelleria è aperta generalmente il martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 14.00. Qualora si porti il fascicolo matrimoniale di persona, oppure in busta chiusa da persona diversa dal parroco o da colui che ha la cura pastorale della parrocchia, e si desideri la restituzione del fascicolo nella stessa mattinata, è opportuna una previa telefonata in cancelleria (tel. 0444 226347; oppure 0444 226333).
Il fascicolo matrimoniale, infine, può essere inviato per e-mail alla Cancelleria (vicecancelliere@diocesi.vicenza.it) qualora si chieda un confronto o un parere per situazioni particolari, oppure per la semplice vidimazione di un matrimonio da celebrarsi in altra parrocchia della diocesi di Vicenza, oppure, infine, per un matrimonio proveniente da altra Diocesi.
- Fattispecie per le quali è necessaria la dispensa, la licenza o l’autorizzazione dell’ordinario diocesano
Le situazioni per le quali si richiede l’autorizzazione, oppure la licenza o la dispensa da parte dell’ordinario diocesano, sono riportare nell’allegato 2. Nel medesimo allegato si riporta anche il numero di modulo cui fare riferimento, con la documentazione necessaria.
È sempre opportuno attendere un preventivo parere favorevole prima di iniziare l’istruttoria matrimoniale qualora si sia in presenza di situazioni particolari; ci si riferisce per esempio alla dispensa dall’impedimento di disparità di culto, alla licenza di matrimonio solo canonico di persone non sposate civilmente tra loro; alla rimozione del divieto di accedere a nuove nozze per fedeli che hanno ottenuto la nullità di un precedente matrimonio con l’apposizione di un divieto.
- Richiesta del certificato anagrafico di residenza, cittadinanza e stato civile
Il Decreto generale sul matrimonio canonico al n. 6 richiede, tra la documentazione da inserire nel fascicolo matrimoniale, il certificato di stato libero. Tale adempimento è stato più volte richiamato dalla Conferenza Episcopale Italiana, specificando l’importanza di produrre il certificato anagrafico contestuale, contenente l’indicazione relativa a residenza, cittadinanza e stato civile. Tale certificato contiene, tra l’altro, nel caso in cui il nubendo non sia celibe o nubile, oltre all’attestazione di stato libero, le ulteriori informazioni sulla effettiva condizione di stato civile dei nubendi anche con riferimento ai dati storici pregressi (per esempio lo stato libero per divorzio).
Per ottenere tale documento, il nubendo può collegarsi all’anagrafe nazionale come da istruzioni allegate (allegato 3) o recarsi presso il proprio Comune di residenza. Il certificato contestuale è disponibile per le persone che hanno la residenza in Italia. Per completezza si ricorda che le persone che non hanno la residenza in Italia per il matrimonio concordatario devono chiedere il nulla osta (cf. art. 116 Codice Civile) al Consolato del proprio Paese.





