REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
Natura
- Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE), costituito in attuazione del 537 del Codice di diritto canonico e del 25º Sinodo Diocesano (cf Documento conclusivo, norma 24), secondo le indicazioni de11’/SiruZione in materia amministrativa 2005 della Conferenza Episcopale Italiana (cf nn. 105-106), è un organismo di partecipazione e di corresponsabilità con il compito di aiutare il parroco, o i presbiteri che hanno in solido la cura pastorale della parrocchia, nell’amministrazione dei beni della parrocchia, secondo le norme del diritto universale e particolare e il presente Regolamento.
- Il CPAE svolge il proprio compito aiutando il parroco, o i presbiteri che hanno in solido la cura pastorale, nell’amministrazione dei beni della parrocchia seguendo gli orientamenti de1 Consiglio pastorale unitario (CPU) —o, dove ancora presente, del Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) — secondo criteri di solidarietà, sobrietà, trasparenza e legalità.
- Scopo specifico del CPAE è condividere la responsabilità del parroco, o dei presbiteri che hanno in solido la cura pastorale della parrocchia, aiutando nell’amministrazione dei beni della parrocchia e provvedendo affinché, tramite una oculata gestione, questi beni assolvano le loro finalità istituzionali e cioè il compimento regolare del culto divino, l’assicurazione di un dignitoso sostentamento del clero e delle altre persone a diretto servizio della Chiesa e l’esercizio delle opere di apostolato e di carità (cf can. 1254 2).
Compiti
4. In concreto il CPAE ha i seguenti compiti:
a) condividere con il parroco, o i presbiteri che hanno in solido la cura pastorale della parrocchia, l’attuazione delle scelte e delle indicazioni maturate nel CPU (o CPP) circa le iniziative economiche e le strutture della parrocchia, assumendosi eventualmente oneri di tipo esecutivo {cY Sinodo, notma 24, 110);
b) esprimere il parere tecnico ed economico sugli atti di straordinaria amministrazione stabiliti dalla normativa universale e diocesana in materia — come da Decreto per gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano del 27 novembre 2023 con relativa Istruzione circa gli atti amministrativi soggetti ad autorizzazione — avendo cura di ottenere le relative autorizzazioni previste dalle norme canoniche e civili. Alle richieste di autorizzazione presentate al1’Ordinario diocesano, va allegato l’estratto del verbale del CPAE e quello del CPU (o CPP), sottoscritti dal presidente e dal segretario;
c) predisporre e sottoscrivere il rendiconto della parrocchia che deve essere approvato dallo stesso CPAE e CPU (o CPP) e reso noto alla comunità intera (cfSinDdo, norma 26);
d) curare1’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cf can.1284 § 2 n. 9) e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali; garantire la conservazione dei beni il cui inventario è stato redatto in occasione del cambio del parroco;
e) amministrare e vigilare sulle attività commerciali che richiedono una contabilità separata (ad es. scuole dell’infanzia paritarie…);
f) vigilare che i depositi in denaro, i conti correnti bancari e postali, i titoli di credito di proprietà della parrocchia siano sempre e solamente intestati a: “Parrocchia di rappresentata dal parroco pro tempore nome e cognome”.
g) studiare i modi e proporre iniziative per sensibilizzare la comunità parrocchiale al dovere di contribuire alle varie necessità della parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa universale (cf cann. 222, 1260 e 1261).
- Il CPAE ha funzione consultiva non deliberativa. ln esso tuttavia si esprime la corresponsabilità dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia. Il parroco, o i presbiteri che hanno in solido la cura pastorale della parrocchia, ne ascolteranno attentamente il parere e non si discosteranno dal parere della maggioranza se non per gravi motivi e dopo attento confronto con l’Ordinario diocesano. Il CPAE deve essere considerato un valido strumento per l’amministrazione della
- La responsabilità amministrativa di una parrocchia rimane in capo al parroco unico o ai presbiteri che hanno in solido la cura pastorale. Il parroco o il moderatore è il legale rappresentante della parrocchia (cf 532; 543 § 2, 3º) ed è considerato l’amministratore unico (cf can. 1279 § 1) sia ne11’ordinamento canonico che in quello civile (cf CEI, Istruzione in materia amministrativa [2005], n. 102).
- È possibile individuare un laico a cui l’Ordinario diocesano attribuirà mediante decreto l’incarico, per un quinquennio, di Economo delle parrocchie de11’Unità pastorale, su indicazione del parroco o dei presbiteri che hanno in solido la cura pastorale della Al1’Economo, l’Ordinario potrà attribuire alcune deleghe, eventualmente coadiuvate da una procura per gli atti civili. L’Economo non può essere annoverato tra i membri del CPAE.
Composizione
- Il CPAE è presieduto dal parroco che di diritto ne è il presidente (cf Sinodo, norma 24, 110). In caso di affidamento in solido può essere presieduto dal moderatore o da un altro presbitero che esercita in solido la cura pastorale.
Il CPAE è composto da un numero adeguato di laici (pari o superiori a 3), nominati da11’Ordinario diocesano, proposti dal parroco, o dai presbiteri che hanno in solido la cura pastorale della parrocchia, dopo aver sentito il parere del CPU (CPP).





