Imposta IMU – TASI per le parrocchie

 
1. PRINCIPALI DOCUMENTI LEGISLATIVI E FISCALI A CUI FARE RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 504/1992, art. 7, in particolare lettere b) – d) – i) (su esenzioni)Circolare 2/DF del 26/01/2009 prot. n° 8003 (riguarda l’ICI e di conseguenza l’IMU-TASI)Comunicato stampa N. 120 del 05/09/2012 (Ministero Economia e Finanze)Decreto Legge (convertito in Legge 24/03/2012 n° 27) 10/10/2012 n° 174, art. 91-bis (chiarimenti su esenzioni – aggiunta: “modalità non commerciali”)Risoluzione 3/DF del 04/03/2013 prot. n° 4112 su un Regolamento da registrareDecreto Ministeriale 19/11/2012 n° 200 (indicazioni varie su “modalità non commerciali”, rapporti proporzionali negli immobili)Risoluzione 4/DF del 04/03/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n° 4123 (su immobili dati in comodato da enti non commerciali ad altri enti non commerciali)Istruzioni per la compilazione del Modello IMU-TASI (sono 28 pagine, in cui c’è tutto)

 
2. LA DICHIARAZIONE IMU-TASI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (quindi anche Parrocchie)
 
Con Decreto Ministeriale 26/06/2014 è stato approvato il modello di “Dichiarazione IMU-TASI per gli Enti non commerciali”.
Il modello deve essere presentato entro il 30/09/2014 (in data 25/09/2014 i termini di presentazione sembrerebbero spostati all’1/12/2014; vengono ipotizzati anche altri cambiamenti, ma al 25/09/2014 non si sa quali) solo in via telematica (pertanto, è necessario rivolgersi a uno Studio di Commercialisti per l’inoltro). Lo Studio è responsabile solo dell’inoltro, non è responsabile del contenuto che è fornito dal proprietario.
Vanno dichiarati tutti gli immobili della Parrocchia, sia quelli esenti, che quelli sottoposti a IMU-TASI, sia quelli parzialmente esenti (vedi Istruzioni IMU TASI – parte II N. 1).
È una dichiarazione che si riferisce alla situazione del 2012 (anno in cui è entrata in vigore l’IMU).
Ci sono professionisti e giornalisti di settore che ritengono che si debbano presentare due dichiarazioni, una per il 2012 e una per il 2013. Ritengo che, se non ci sono state modifiche nei fabbricati e terreni nel 2013 rispetto al 2012, basti una dichiarazione.
 

3. PRESUPPOSTI ESSENZIALI PER APPLICARE QUELLO CHE STATE LEGGENDO
 
Il presupposto soggettivo essenziale è che il proprietario degli immobili (fabbricati, terreni agricoli, terreni fabbricabili), sia un ente non commerciale, riconosciuto giuridicamente come tale (le parrocchie lo sono).

Tutto quello che state leggendo non si può applicare alle persone fisiche e alle società.

Il presupposto oggettivo è che gli immobili siano utilizzati secondo quanto contenuto nell’art. 7, lettera i) del Decreto Legislativo 504/1992 (attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive – non alberghiere – culturali, ricreative e sportive, di culto e pastorali: il tutto poi specificato e puntualizzato con inevitabili o evitabili nebbie da Decreti, Circolari e Risoluzioni successive – vedi  le citazioni di cui al  punto 1 del presente scritto).


 
4. PRINCIPIO GENERALE (E ANCHE UN PO’ GENERICO) RIGUARDANTE GLI IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI
 
Gli immobili degli enti non commerciali pagano IMU e TASI se sono affittati e se in essi si svolgono attività commerciali o altre attività non annoverate nell’art. 7 del Decreto Legislativo 504/1992 elencate al punto 3 di questo scritto.
 
 
5. ESAME DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLE PARROCCHIE

Traccio l’elenco degli immobili di proprietà delle parrocchie, mettendo accanto l’utilizzo normale e scrivo se sono esenti, parzialmente esenti o sottoposti ad imposta.

Nota: Di solito gli immobili, in base alla loro destinazione urbanistica, hanno identificazione catastale univoca (= il loro Numero Mappale). Spesso nelle parrocchie succede che ci siano Patronati, Centri giovanili… con un unico Numero Mappale e che in parte di essi, o per determinati tempi, si svolgano attività che determinano l’esenzione e, in altra parte di essi, o per determinati tempi, si svolgano attività che richiedono il pagamento dell’IMU. Questi sono gli immobili parzialmente imponibili e l’imponibilità è  proporzionata ai mq e ai tempi di utilizzo per attività commerciali. Se tutto l’immobile è “promiscuo”, la proporzione si calcola sul rapporto tra il numero di chi ne usufruisce  per attività commerciali e il numero di chi ne usufruisce per attività non commerciali.
Devo scrivere che l’applicazione dei parametri proporzionali parte dall’1 gennaio 2013.


a) Chiesa, campanile, sagrato: sono esenti da IMU e TASI.
 
b) Pertinenze di edifici di culto (abitazione dei presbiteri – oratorio – patronato – centro giovanile – sala polivalente – altri locali adibiti ad uso e ministero pastorale): sono esenti.
– Se questi immobili sono ceduti in affitto: pagano IMU e TASI.
– Se sono ceduti in affitto solo in parte o per un determinato tempo: pagano IMU e TASI proporzionalmente all’area affittata e al tempo in cui esiste l’affitto.
– Se sono dati in comodato a persone fisiche o società: pagano IMU e TASI.
– Se sono dati in comodato ad altro ente non profit e quest’ultimo vi svolge attività con “modalità non commerciali”: sono esenti da IMU e TASI (il comodatario deve rilasciare alla Parrocchia una dichiarazione nella quale attesta di svolgere nell’immobile, dato in comodato, solo attività con “modalità non commerciali”).
 
c) Sale cinema/teatro
– Se in esse si svolge attività commerciale: pagano IMU e TASI.
– Se l’attività commerciale dura solo un periodo dell’anno, l’immobile paga IMU e TASI in proporzione a quel periodo.
– Se la sala è dato in affitto: paga IMU e TASI.
– Se la sala cinema/teatro è, di fatto, una sala polivalente senza attività commerciali all’interno e serve solo per riunioni, alta cultura, profonda formazione nell’ambito della parrocchia: non paga IMU e TASI.
 
d) Appartamenti, abitazioni a disposizione della Parrocchia dati in affitto o comodato: pagano IMU e TASI.
 
e) Strutture sportive: non pagano IMU e TASI.
– Se sono date in affitto: pagano IMU e TASI.
– Se sono date in comodato e in esse si svolgono attività sportive con modalità commerciali: pagano IMU e TASI.
 
 f) Strutture ricettive (case per ferie, case religiose di ospitalità)
– Se sono usate dalla Parrocchia per attività formative e attività di “culto e religione” (art. 16 L. 222/1985), con “modalità non commerciali”: non pagano IMU e TASI. Devono avere accessibilità limitata ai destinatari delle attività istituzionali dell’ente e non essere offerte tutto l’anno.
– Se in esse si svolge attività con “modalità commerciali” o se sono date in affitto: pagano IMU e TASI.
 
g) Aree ricreative: non pagano IMU e TASI, ma non devono essere riservate solo a categorie di eletti o prediletti o, come si usava dire – ora non più – nelle parrocchie: “ai nostri”.

h) Locali per attività culturali (dove ci sono): non pagano IMU e TASI.

i) Scuole Materne (gestione parrocchiale)
– Non pagano IMU e TASI se la retta annuale corrisposta per bambino/a è inferiore ad € 5.739,17 (vedi istruzioni allegate al modello di dichiarazione IMU). Se il corrispettivo è superiore (ma in Diocesi non c’è nessun caso simile) si paga IMU e TASI.
 

 Nota: per usufruire dell’esenzione, dato che la gestione delle Scuole dell’Infanzia si deve tenere con la partita IVA (ed è perciò una struttura fiscalmente commerciale, ma che procede con “modalità non commerciali”), il D.M. 19/11/2012 n° 200 e la Risoluzione 1/DF del 03/12/2012 prot. n° 26573/2012 prevedono che l’Ente registri presso l’Agenzia delle Entrate una Dichiarazione particolare (che qui non trascrivo), che ha analogie evidenti con i principi propri delle ONLUS.
Per completezza dell’informazione sappiate che gli avvocati della Diocesi di Milano (e di conseguenza il colà Cardinale) hanno dato disposizioni alle parrocchie della Arci-diocesi di non fare la dichiarazione e di pagare IMU e TASI sugli edifici delle Scuole Materne. Ciò è dovuto al timore che la parrocchia perda l’immobile se chiude la Scuola Materna (invero il timore milanese è anche più ampio).
Io ritengo che la dichiarazione vada presentata alla Agenzia delle Entrate (per chi lo desidera, ho predisposto un fac-simile) e che non si paghi IMU e TASI sul valore dell’edificio.
Nel caso, pressoché non accadi turo e remoto, che la Parrocchia perda un immobile si avrebbe un grado leggermente superiore di sintonia con le parole del buon Gesù, per il quale anche due paia di sandali erano uno scandaloso “di troppo”. E i sandali non sono immobili su cui si possa disquisire di IMU e TASI.

6. PER LE PARROCCHIE DEL COMUNE DI VICENZA E UN PO’ ANCHE PER LE ALTRE


Il Comune di Vicenza ha scritto sul suo sito internet che la Dichiarazione IMU TASI per Enti Non Commerciali (E.N.C.) va presentata solo da quegli Enti che hanno immobili esenti o parzialmente esenti. Nel caso di immobili imponibili, va presentata la dichiarazione ordinaria (quella delle persone fisiche per intenderci).
Nelle Istruzioni del Ministero per la compilazione del Modulo per la denuncia, a pagina 3 si dà ragione al Comune di Vicenza, a pag. 21 si dice tutto il contrario.
Non so se altri Comuni interverranno con indicazioni.
Do un suggerimento: Fate la Dichiarazione IMU TASI E.N.C. inserendo tutti gli immobili, fatevela spedire per  via telematica alla Agenzia delle Entrate, tenetevi una copia e una copia consegnatela al vostro Comune.
 

7. Gli immobili di interesse storico/artistico, qualora siano sottoposti a IMU TASI, pagano al 50%.

DA ULTIMO NON POSSO DIMENTICARE, PER COMPLETEZZA, O QUASI, DELL’INFORMAZIONE, LA TARI (tassa rifiuti).

Trattasi di una tassa (non di una imposta) per la quale non c’è nessuna esenzione trattandosi del pagamento di un servizio. Se ci fosse qualche problema con il Comune, si può solo valutare se gli immobili della Parrocchia sono stati inseriti con le metrature corrette e con la tariffa appropriata.
 


Se ci sono dimenticanze, “credete che non s’è fatto apposta”.
 
A.S.D.G.
Francesco Peruzzi