1. L’affidamento del ministero straordinario della comunione ha la durata di tre anni, e può essere rinnovato per due volte successive (per un totale complessivo di nove anni), salvo deroghe concordate con l’Ufficio diocesano per la liturgia (cfr. Regolamento n. 9).
Si tenga ben presente che, trascorso al massimo un anno senza che pervenga la richiesta di prolungamento, da parte del Parroco/Cappellano/Superiore, l’ufficio liturgico provvederà alla cancellazione della persona dal registro diocesano dei ministri, dandone comunicazione al parroco o presbitero interessato.
2. Il ministero può essere esercitato esclusivamente nell’ambito per il quale viene concessa l’autorizzazione (parrocchia, unità pastorale, ospedale, comunità religiosa…).
Per questo, se un MSC si trasferisce in altra parrocchia o comunità, anche all’interno della diocesi o istituto religioso, non può più esercitarlo. Qualora il nuovo parroco o responsabile spirituale lo ritenga necessario, dovrà chiedere all’ordinario, tramite l’Ufficio Liturgico, la delega per una nuova istituzione.
3. Dal Regolamento diocesano alcuni requisiti del MSC:età minima 25 anni;capacità di vivere relazioni aperte e serene;disponibilità a vivere in modo generoso e disinteressato il servizio; un cammino personale di fede serio e responsabile, caratterizzato da una forte appartenenza ecclesiale e aperto alla formazione permanente richiesta dal ministero;la stima della comunità, specialmente per chi dovrà portate la comunione nelle case di malati e anziani.Pur lasciando alla discrezione del Parroco/Cappellano/Superiore la decisione ultima, si ritiene opportuno indicare nel compimento dei 75 anni l’età massima per esercitare il Ministero.
4. Il ministero straordinario della comunione comprende quattro tipi di servizio eucaristico, che potranno essere esercitati solo quando non sono disponibili preti, diaconi o accoliti istituiti e sempre regolati dal responsabile (cfr. Regolamento n. 8):Aiutare il sacerdote nella distribuzione della comunione ai fedeli nelle assemblee liturgiche numerose, per non prolungare eccessivamente la celebrazione.Portare la comunione agli infermi e agli anziani, su loro richiesta, specialmente nelle Domeniche e nelle feste, dopo aver partecipato alla messa comunitaria, e dando vita a una forma concreta di “ministero della consolazione”.Distribuire la comunione fuori della messa, durante una celebrazione che può avere la forma di liturgia della Parola o dell’Ufficio divino, nei giorni feriali, in orari fissati nel calendario parrocchiale o dell’Istituto. In questo caso il ministro può comunicare se stesso.Esporre pubblicamente all’adorazione la santa eucaristia, in giorni stabiliti (es. primo venerdì del mese), guidare una preghiera adatta a questo tipo di celebrazione, e poi riporre l’eucaristia nel tabernacolo senza impartire la benedizione.5. L’esercizio di questo ministero non cambia l’identità ecclesiale del ministro e quindi egli lo compie indossando gli abiti laicali o religiosi propri della sua condizione; essi siano semplici e decorosi.
La tunica bianca può essere usata solo quando il ministro è chiamato a svolgere in tutta la messa la funzione di accolito.
Ogni ministro si prepari con cura a svolgere la propria mansione nel pieno rispetto delle norme della liturgia, affinché tutto si svolga in un clima di fede e di carità.
Non sono consentiti al ministro gesti rituali non previsti dalla liturgia, come il lavarsi le mani in pubblico.
6. La presenza di un MSC nell’assemblea non rende automatico il servizio di distribuzione della Comunione. Il MSC si mette a disposizione e, solo se chi presiede la celebrazione lo richiede, si avvicina all’altare e riceve la pisside con le ostie da distribuire.
7. Coloro che portano la comunione ai malati, terminata la distribuzione in chiesa, ricevono dal presidente della celebrazione la teca e partono, senza aspettare la fine della messa. Chi aiuta nella distribuzione durante la stessa celebrazione, ritorna al proprio posto, nell’assemblea.
8. Nessun ministro ha diritto a remunerazione. E’ proibito accettare qualsiasi tipo di offerta in occasione dell’esercizio del Ministero.
9. Il Parroco/Cappellano/Superiore competente, sulla base delle circostanze pastorali, può chiedere l’esonero di un Ministro istituito; l’Ordinario, attraverso l’Ufficio Liturgico, può sospendere provvisoriamente o a tempo indefinito dall’esercizio del Ministero.