Regolamento del Consiglio Pastorale Vicariale

Aggiornato a maggio 2014


Premessa

L’istituzione dei Consigli pastorali vicariali (CPV) nella diocesi di Vicenza, pur non rientrando nella normativa canonica generale, è legata alla scelta pastorale del 25° Sinodo diocesano (vedi Documento conclusivo, nn. 73-74), secondo il quale il vicariato costituisce un momento importante per la crescita della comunione e della missionarietà della chiesa locale, anche per adeguarsi ai nuovi assetti territoriali che pongono nuovi problemi e chiedono nuove risposte.
   
Il vicariato infatti, oltre ad essere luogo primario di fraternità per i preti di una stessa zona, contribuisce alla comunione e alla missione ecclesiali, perché favorisce il legame con la chiesa diocesana, nel rispetto delle diversità locali; individua linee comuni di azione pastorale; apre al dialogo e alla collaborazione con le parrocchie vicine; rende più concreto e produttivo il rapporto con il territorio; e offre servizi condivisi a sostegno dell’attività comune, in una logica di comunicazione e di corresponsabilità. Lo sviluppo in diocesi delle unità pastorali (u.p.) chiede però di ripensare l’identità del vicariato come un insieme di parrocchie e di u.p.. Di conseguenza le proposte vicariali dovranno sempre più chiaramente assumere un carattere di “sussidiarietà”, che tengano conto delle attività unitarie sviluppate nelle u.p., e le integri con ciò che non risulta possibile alle comunità locali.
   
La struttura e il funzionamento del CPV vanno ordinati in analogia a quanto il Codice di Diritto Canonico stabilisce per altri simili organismi di partecipazione, e in attuazione degli orientamenti e delle norme del 25° Sinodo diocesano (vedi Documento conclusivo, alla voce “Vicariato” e “Vicario Foraneo” dell’Indice pastorale, pag.168), e delle successive indicazioni pastorali, maturate progressivamente nel cammino della chiesa diocesana (vedi in particolare “Unità pastorali in cammino”, pp. 55-56, n.16; e “Laici e ministeri ecclesiali”). 
   
Il presente regolamento risponde alle disposizioni citate, e quindi va ritenuto obbligante per i vicariati foranei della diocesi di Vicenza, con i dovuti adeguamenti locali. Il Vicariato urbano della città di Vicenza, a motivo della sua specificità e complessità, è regolato da norme organizzative proprie (approvate dal Vescovo), che andranno però applicate nel quadro dei criteri funzionali e pastorali contenuti nel presente regolamento.

Costituzione e compiti

1. In ogni vicariato va costituito il CPV, allo scopo di favorire la comunione tra le parrocchie e le u.p., tra i presbiteri, i consacrati e i laici, e per promuovere una più efficace azione pastorale.
 
2. Le indicazioni pastorali elaborate dal CPV hanno un carattere consultivo (fatta eccezione per quanto indicato al successivo n.3.7), perché – pur essendo normalmente dichiarate con una votazione – non sono fondate sulla semplice formazione di una maggioranza, ma esprimono l’impegno del discernimento spirituale e comunitario che deve guidare la vita della chiesa, con il contributo proprio di ogni vocazioni e ministero (vedi “Laici e ministeri ecclesiali”, n.23/2°). Per questo l’attività del CPV va accompagnata e illuminata con la preghiera e con l’ascolto della Parola di Dio.
   
Le indicazioni espresse dal CPV devono comunque essere ritenute moralmente vincolanti, specialmente. quando sono espresse all’unanimità.
 
3. Nel contesto di comunione e corresponsabilità fra parrocchie definito sopra, i compiti del CPV possono essere così indicati: 
   
3.1. Il compito fondamentale del CPV è promuovere la crescita della cultura di comunione, aiutando le parrocchie a maturare la mentalità e la prassi proprie di una comunità aperta alla collaborazione e alla condivisione dei problemi e delle risorse, anche come preparazione remota e diffusa allo sviluppo delle u.p..
   
3.2. Spetta per primo al CPV recepire e studiare con attenzione gli orientamenti pastorali definiti dalla diocesi, allo scopo di individuare le priorità e le proposte operative che risultano più coerenti con la situazione locale.
   
Per sviluppare la riflessione sugli orientamenti diocesani, e sui temi teologici e pastorali ad essi collegati, o su altri temi e problemi pastorali ritenuti importanti, il CPV può convocare l’assemblea dei Consigli pastorali parrocchiali (CPP) o anche incontri di studio aperti a tutti.

3.3. Il CPV ha il compito di promuovere un’azione pastorale comune nei confronti delle realtà del territorio che hanno dimensioni sovraparrocchiali, e in particolare verso la scuola e il mondo del lavoro. In alcuni casi e di fronte a problemi di portata generale, il CPV può anche avviare un dialogo con gli organismi civili del territorio, nel pieno rispetto della diversità di àmbiti e di competenze.

3.4. Il CPV è impegnato a valorizzare e ad armonizzare le aggregazioni laicali ecclesiali e le comunità religiose che svolgono attività pastorali e formative in àmbito vicariale.

3.5. E’ pure compito del CPV programmare iniziative e itinerari formativi, a sostegno di attività e àmbiti pastorali che hanno la loro sede ordinaria nelle parrocchie e nelle u.p.. Come esempio si possono indicare i corsi-base per catechisti e operatori pastorali; gli itinerari di fede per i fidanzati che si preparano al matrimonio, le proposte di formazione socio-politica e al volontariato, e soprattutto le iniziative di promozione dei ministeri laicali (cfr “Laici e ministeri ecclesiali”, nn. 28-30, 32-33, 38-39).

3.6. Il CPV verificherà periodicamente l’effettiva attuazione di quanto viene insieme stabilito, cercando il coinvolgimento di tutte le parrocchie, delle aggregazioni laicali e delle comunità religiose.

3.7. Nelle modalità previste dalle norme allegate, il CPV ha il compito di 
  
   – designare tre parroci del vicariato, fra i quali il Vescovo nominerà il Vicario foraneo;

   – eleggere i propri rappresentanti al Consiglio Pastorale Diocesano (CPD).

3.8. Il CPV favorisce e promuove la comunione con la diocesi e gli organismi diocesani.

Composizione


4. Il CPV è composto:
  
   – da tutti i presbiteri e i diaconi che svolgono all’interno del vicariato un compito pastorale affidato loro dal Vescovo;
  
   – da un rappresentante laico per ciascuna parrocchia, eletto dal rispettivo CPP. Le parrocchie con più di 1.500 abitanti possono eleggere due rappresentanti. Potrà essere valutata localmente l’opportunità di far rappresentare le u.p. da uno o due laici, membri dell’organismo unitario di partecipazione (vedi Regolamento dei CPP, nn.20-21) e da esso nominati, purché sia garantita la comunicazione fra il vicariato e le singole parrocchie;
  
   – da non più di tre religiose in rappresentanza dei vari tipi di servizio pastorale esercitati nel vicariato, e da almeno un religioso in rappresentanza delle comunità maschili esistenti nel territorio vicariale;
  
   – dai rappresentanti dei diversi settori di attività pastorale (evangelizzazione e catechesi, liturgia, carità e missionarietà, con particolare attenzione al mondo della scuola e del lavoro); e dai rappresentanti delle aggregazione laicali ecclesiali che operano in modo significativo in àmbito vicariale, offrendo un servizio reale nei settori della formazione o dell’azione pastorale. Queste forme di rappresentanza dovranno comunque risultare adeguate (anche circa la quantità) alla situazione reale di ogni vicariato. In caso di dubbio sulla opportunità che un gruppo o movimento abbia un suo rappresentante nel CPV, decide la Segreteria.
 
5. Nella elezione dei rappresentanti si osservino sostanzialmente le prescrizioni del Codice di Diritto Canonico (cann. 119, 164-179).

Funzionamento
 

6. Il CPV si riunisce almeno quattro volte all’anno in sessione ordinaria: Può essere riunito in sessione straordinaria qualora il Vicario foraneo lo ritenga opportuno o lo chieda un quarto dei membri. Nel determinare la scadenza delle riunioni si tenga comunque conto anche delle esigenze di incontro delle u.p., assicurando le alternanze di tempi e di azione che favoriscono un’espressione serena dei diversi organismi di partecipazione.
 
7. Le riunioni sono valide se almeno la metà più uno degli aventi diritto è presente. In caso di votazioni la maggioranza richiesta è quella semplice (metà più uno dei voti).
 
8. Oggetto della trattazione sono soltanto gli argomenti previsti nell’ordine del giorno, fatto conoscere in precedenza. Singoli membri o gruppi del CPV possono presentare alla Segreteria argomenti da inserire nell’o.d.g. prima della convocazione.
 
9. Per problemi particolari possono essere costituiti gruppi di studio, ai quali potranno essere chiamate, su proposta della Segreteria, anche persone esperte non appartenenti al CPV. Tali gruppi non avranno carattere permanente e funzioneranno fino all’esaurimento del compito loro affidati.

Organismi
 

10. Presidente del CPV è il Vicario Foraneo, o in sua assenza, il Pro-Vicario. E’ compito del Presidente convocare il CPV e presiederne i lavori.

11. In ogni CPV viene costituita una Segreteria, composta dal Vicario foraneo, dal Moderatore e dal Segretario del CPV, da un sacerdote designato dal presbitèrio vicariale, da due laici designati dal CPV, da una religiosa o da un religioso nominati dai rappresentanti della vita consacrata. Se possibile e opportuno, potrà essere considerato membro della Segreteria anche il laico che rappresenta il vicariato nel CPD, con lo scopo di facilitare la comunicazione con la diocesi.   
La Segreteria ordina e promuove le attività del CPV; propone il calendario delle riunioni; predispone l’o.d.g.; vigila sulla realizzazione delle decisioni prese.
   

12. La Segreteria nomina un Moderatore laico del CPV, con il compito di guidare le riunioni consiliari, facilitando la partecipazione di tutti.


13. Il Segretario è designato dal Vicario foraneo. I suoi compiti sono: redigere i verbali delle riunioni; inviare le convocazioni delle riunioni; tenere in ordine l’archivio; rendere noto il lavoro svolto alla comunità vicariale e diocesana, nelle forme convenienti; amministrare i fondi destinati alle attività comuni e alle spese di segreteria, costituiti col contributo di tutte le parrocchie.

Durata e cessazione

14. I membri del CPV durano in carica quattro anni, e non sono rieleggibili coloro che già ne hanno fatto parte per due mandati consecutivi. Quelli che lasciano l’ufficio per il quale erano stati nominati, decadono per ciò stesso e vengono sostituiti da coloro che subentrano nel servizio al loro posto. Chi rinuncia, o è impossibilitato di continuare nell’incarico, è sostituito su designazione dell’ente che rappresentava.

I membri del CPV che intendono candidarsi a compiti di natura politica, o che si dispongono ad assumerli, valutino la propria scelta alla luce dell’indicazione del Sinodo, secondo la quale “particolare attenzione deve essere osservata prima di sommare incarichi pubblici e incarichi di responsabilità ecclesiale, per non implicare la comunità in scelte inevitabilmente opinabili” (n.135).
   
15. Vacante la sede episcopale, cessa anche il CPV, salvo che l’Ordinario non disponga diversamente.
   
   
Aggiornamento del Regolamento – Marzo 2014
 
16. Considerando il fatto che le forme della presenza della Chiesa sul territorio sono in rapido cambiamento e si esprimono con la costituzione di sempre nuove Unità Pastorali e a volte nell’aggregazione di queste in Zone Pastorali, si ritiene di indicare una proposta di CPV alternativa a quella sopra indicata.
   
16.1 Qualora si ritenga che le condizioni siano favorevoli, il Consiglio Pastorale potrà essere costituito dall’incontro assembleare dei seguenti organismi presenti nel vicariato:
  
   – dei Consigli Pastorali Parrocchiali delle parrocchie (o delle segreterie degli stessi) non ancora riunite in up;
 
   – degli Organismi Unitari di Partecipazione (o delle segreterie degli stessi) per quelle Unità Pastorali che abbiano conservato il CP nelle singole parrocchie (Cfr. Regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale aggiornato a gennaio 2014, n. 21).
 
   – dei Consigli Pastorali Unitari (o delle segreterie degli stessi) per quelle up che abbiano già maturato questa forma di partecipazione (Cfr. Ibidem, n. 21.b).

16.2 Questa modalità d’incontro vicariale risponde anche all’esigenza di semplificare i compiti attribuiti al CPV molti dei quali vengono oggi svolti a livello di Unità Pastorale (vedi sopra il n. 3). Il CPV così organizzato costituirà pertanto un momento di Chiesa, espressione della condivisione di un cammino pastorale, di una celebrazione di fede, di un incontro con il proprio Vescovo o con alcune istituzioni sociali locali. 
   
16.3 Le riunioni saranno sempre valide indipendentemente dal numero dei partecipanti ed eventuali consultazioni e votazioni avverranno per alzata di mano in cui appaia evidente la scelta della maggioranza.
   
16.4 Con questa modalità di CPV va invece maggiormente valorizzata la costituzione delle Commissioni di studio che avvalendosi di competenze esterne al CPV, affronteranno con la riflessione e l’approfondimento eventuali problemi, questioni o “soglie” pastorali. Il lavoro della Commissione verrà offerto in una delle riunioni del CPV oppure direttamente alle parrocchie e alle UP nella forma di un testo utile al discernimento o di proposte pastorali da attuare.
   
16.5 Nel caso in cui si scelga questa forma di CPV essa dovrà comunque prevedere la costituzione degli organismi previsti nei nn. 10-13 del presente Regolamento. La segreteria affiancherà il Vicario nell’organizzare gli incontri del CPV che saranno almeno due all’anno e nella formazione e conduzione delle Commissioni.
   
16.6 Per quanto riguarda la composizione e i compiti della segreteria rimangono valide le indicazioni al punto 11 del presente regolamento.
  
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Allegato:
NORME PER LA DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI VICARIO
E PER L’ELEZIONE DEL PRO-VICARIO E DEI RAPPRESENTANTI DEL VICARIATO NEL CPD

1. Per la validità di ciascuna elezione, è necessaria la presenza in prima convocazione dei 2/3 dei membri del CPV. In seconda convocazione, che può essere fatta anche mezz’ora dopo la prima, è sufficiente la presenza della metà più uno dei membri. Gli assenti giustificati non sono calcolati ai fini del quorum richiesto per la validità del voto.

2. Nel caso che il CPV si esprima nella forma prevista dall’aggiornamento (vedi sopra n. 16) per la validità delle votazioni è necessario che l’assemblea del nuovo CPV veda rappresentate tutte le parrocchie del Vicariato.

a) Designazione della terna per la nomina del Vicario Foraneo

3. Il Vicario Foraneo è nominato dal Vescovo su una terna di parroci proposta dal CPV, e resta in carica per 5 anni (Sinodo, norma 21). Il CPV si riunisce per tale adempimento su convocazione del Vicario uscente, e le operazioni di voto sono presiedute da un Delegato del Vescovo.

4. I membri del CPV esprimono il loro voto indicando due preferenze su una scheda che riporta i nominativi di tutti i parroci del vicariato, predisposta dalla diocesi.
Lo spoglio dei voti è fatto in modo riservato dal solo Delegato del Vescovo, il quale comunica poi al CPV i tre nominativi che hanno avuto il maggior numero di preferenze, in ordine alfabetico e senza indicare il numero dei voti ottenuti.

5. Successivamente il delegato compilerà il verbale della riunione su un apposito modulo (in due copie: una per la diocesi, una per il vicariato), nel quale pure i tre designati vengono riportati in ordine alfabetico e senza l’indicazione del numero dei voti ricevuti. Copia del verbale è trasmessa al Vescovo per la scelta che gli compete.

b) Elezione del Pro-vicario


6. Il Pro-Vicario è eletto dai presbiteri riuniti in congrega, dopo la nomina del Vicario, fra tutti i sacerdoti che svolgono un servizio pastorale nel vicariato per incarico del Vescovo.

c) Elezione dei rappresentanti laici al CPD


7. In occasione del rinnovo del CPD, i rappresentanti laici del vicariato nel CPD vengono eletti dal CPV nei termini di un rappresentante per i vicariati con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, e di due rappresentanti per i vicariati con popolazione superiore. Ogni membro del CPV esprime due preferenze su una lista predisposta dalla Segreteria del CPV (o dal vicario uscente aiutato da qualche collaboratore se il rinnovo del CPD avviene in concomitanza con il rinnovo del CPV) in base alle segnalazioni di nominativi presentate dalle parrocchie. Risultano eletti coloro che a suffragio universale ottengono più voti. (cfr. Regolamento per le elezioni, allegato allo Statuto del CPD, n.1).
 
 
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