Prevede una verifica biennale della efficienza degli impianti, di cui sopra, da parte di Organismi abilitati.
Secondo la definizione CEI (Europa, non Vescovi) 64-8 sez. 751, anche la quasi totalità degli ambienti delle Parrocchie è sottoposta al D.P.R. 462/01.
Il D.P.R., nel lungo, variegato ed artisticamente contraddittorio o complementare Stivale, sta avendo applicazione pratica.
L’applicazione ha come chiodo di sostegno una Legge dello Stato. Non risulta che il costo della verifica sia deducibile o detraibile per gli enti non profit. A meno che non sia inerente ad una gestione IVA.
Per completezza dell’informazione si comunica che le manutenzioni degli impianti non sono coperte e non possono essere coperte da polizze incendio e rischi atmosferici.
Queste polizze intervengono solo nel caso di fenomeno improvviso e imprevedibile (fulmine, sbalzi di corrente, corti circuiti causati da fatti non controllabili…) con denuncia di sinistro immediata e possibilità del perito dell’Assicurazione di effettuare un sopralluogo di verifica.
La dichiarazione di chichessia che eventuali situazioni critiche esistono per scariche atmosferiche o altri fatti avvenuti in temi passati non identificabili, non può essere oggetto di contratti assicurativi. In questi casi si tratta di situazioni da affrontare con manutenzioni di routine. E possibili danni derivati da mancanza di manutenzione non possono essere oggetto di risarcimenti assicurativi. (Collegio dei Consultori 23/02/2016 – Consiglio A.E. Diocesano 25/02/2016)
NOTA 2° : Prego i parroci o altri prelati o altri laici delegati di non pretendere dall’adeto/sottoscritto comportamenti diversi da quanto scritto nei righi precedenti della nota 1°.
NOTA 3° : Le indicazioni di cui sopra erano state già inviate alle parrocchie il 03/10/2011 a firma dell’allora Vicario
Generale, che, con l’allora economo diocesano, aveva deciso di procedere ad una comunicazione specifica.
Franc. P.