Decreto sulle autorizzazioni per la straordinaria amministrazione degli Enti ecclesiastici

 
VISTI

 i cann. 1281, 1288, 1291, 1292, 1295, 1297 del Codice di Diritto Canonico,

 l’art. 17 e l’art. 18 della Legge italiana N. 222 del 20 maggio 1985,
le deliberazioni n. 11, 20, 37, 38 della CEI come modificate con effetto dall’1 ottobre 1990 nella XXXII Assemblea Generale del 14-18 maggio 1990,
vista la necessità di aggiornare in forma adeguata il nostro Decreto 1 dicembre 1989 dopo le ultime modifiche delle sunnominate delibere  (27 marzo 1999),
 
DECRETIAMO
 
Per gli Enti Ecclesiastici che canonicamente devono fare riferimento alla nostra Diocesi, sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per i quali è necessaria “ad validitatem” la nostra previa autorizzazione o licenza scritta, fatte salve le leggi civili vigenti, le seguenti operazioni:
 
1. Alienazioni o permute di beni immobili anche in preliminare, di ex voto, di oggetti preziosi o di valore artistico.

2. Qualsiasi intervento su beni immobili o mobili che rivestano carattere di beni artistici, culturali, storici, indipendentemente dalla somma impiegata.

3. Locazioni o cessioni in uso a terzi a qualsiasi titolo (compreso il comodato).

4. Donazioni a terzi per qualsiasi importo.

5. Accettazione o rinuncia di eredità, legati, donazioni di beni immobili, lasciti modali.

6. Introduzione di cause in foro civile (1288). 

7. Inizio, subentro o partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali.

8. Mutazione di destinazione d’uso di immobili ( terreni o fabbricati ) di qualsiasi valore e in particolare cambi di destinazione da un uso di natura pastorale, culturale, sociale, didattico e simili, ad un uso residenziale e commerciale e simili.

9. Esecuzione di lavori di costruzione, ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro, risanamento di immobili (salvo quanto previsto al n.
2), quando la spesa globale sia superiore a:
15 milioni per le parrocchie fino a 1.000 abitanti (Euro 7.750)
30 milioni per le parrocchie fino a 4.000 abitanti (Euro 15.500)
50 milioni per le parrocchie oltre 4.000 abitanti (Euro 26.000).
  10. Acquisto di:
 
beni immobili o mobili registrati (automezzi e simili),
beni mobili quando la spesa sia superiore a quanto previsto al n. 9.
 
11. I sottoelencati atti pregiudizievoli del patrimonio dell’Ente e che ne peggiorano la condizione:
 
accensione di debiti, fidi o di mutui,
ipoteche passive,
costituzione di rendite passive perpetue,
costituzione di servitù di qualunque genere, usufrutti, fidejussioni e simili.
 
12. Assunzione di personale dipendente.
 
L’autorizzazione verrà rilasciata dopo aver sentito il parere degli organismi diocesani ai sensi del C.J.C., e secondo l’apposito regolamento diocesano.
La richiesta di autorizzazione o licenza per tutte le operazioni elencate nel presente Decreto dovrà essere firmata dal Parroco e sottoscritta dai componenti il Consiglio per gli affari Economici dell’Ente interessato. 
Vicenza, 16 novembre 2000

† PIETRO NONIS, vescovo

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REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL DECRETO VESCOVILE
SULLE AUTORIZZAZIONI PER LA STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DEGLI ENTI ECCLESIASTICI L’Ordinario Diocesano

 
Visti i can. 1216, 1277, 1281, 1292 del C.J.C.,
Vista l’istruzione CEI in data 1 aprile 1992 (in particolare n. 53 e n. 59),
Visto il decreto vescovile sulle autorizzazioni per la straordinaria amministrazione in data 16 novembre 2000,
Vista la nota pastorale della CEI “L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica” (in particolare n. 45, n. 56, n. 57, n. 61),
Vista la nota pastorale della CEI “La progettazione di nuove chiese” (in particolare n. 27),
Visto il Sinodo Diocesano nn. 97-103,
Vista la necessità di un saggio coordinamento dei controlli canonici previsti per gli Enti ecclesiastici e al fine di un corretto procedere delle autorizzazioni dell’Ordinario Diocesano,
Fermo restando che ogni progetto deve nascere dalla convergenza e dalla collaborazione dei vari attori,
 
Promulga
il seguente Regolamento applicativo:1. La DOMANDA per ottenere l’autorizzazione va indirizzata all’Ordinario Diocesano. Essa deve contenere:- Le motivazioni che hanno condotto al progetto o all’azione, soprattutto quelle di natura pastorale.- Se si prevede una spesa, essa va globalmente quantificata e accompagnata da un ragionevole piano di finanziamento.- Il parere favorevole del Consiglio Pastorale Parrocchiale espresso secondo i criteri del Sinodo Diocesano nn. 97-98.- La domanda deve essere controfirmata dai membri del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. 2. Documentazione per particolari interventi di natura patrimoniale:
a) per lavori su immobili:
– disegni o progetti (tre copie) corredati da documentazione fotografica. La documentazione relativa a immobili vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, va firmata sempre da un architetto
– relazione tecnica comprendente la descrizione:
  = dello stato attuale
  = della natura e modalità dell’intervento
  = dello stato finale
– preventivo complessivo e computo metrico,
– un piano di finanziamento sufficientemente documentato,
– copia della concessione o autorizzazione comunale (se già c’è),
– per lavori oltre gli 80-100 milioni può essere chiesto anche il contratto di appalto, che di solito va scelto dalla parrocchia tra tre offerte.
 b) per lavori di grande entità e/o costruzioni nuove:
– vanno dichiarate le finalità/modalità con le quali si prevede di far funzionare la struttura,
– inizialmente devono essere presentate almeno tre idee di progetto di massima definite anche in modo sommario ma sufficientemente indicativo,
– dopo aver ottenuto il parere favorevole di massima si procede con gli allegati di cui alla lettera a).
 c) per convenzioni, contratti…:
– copia della Convenzione o del Contratto.
 d) per vendite (alienazioni):
– perizia di stima,
– dichiarazione sull’uso del ricavato,
– un certificato di destinazione urbanistica (si richiede al Comune), un certificato catastale,
– planimetria in caso di concessione di servitù
 e) per acquisti, accettazione di donazioni, eredità…:
– poiché gli allegati in questo settore mutano, è bene chiedere in U. A. D. 3. La prima valutazione delle istanze deve essere espressa dal Collegio dei Consultori, il quale, nel quadro delle competenze attribuite dal Diritto, si impegnerà soprattutto a valutare e ad approfondire gli aspetti pastorali delle richieste avanzate dagli enti ecclesiastici, e cioè:
– La coerenza con le finalità essenziali della parrocchia: annuncio, liturgia, carità;
– La scelta di povertà chiesta dal Sinodo ai nn. 97-98;
– La conservazione di beni che per il loro valore religioso, storico, artistico costituiscono patrimonio della chiesa locale;
– La verifica della necessità effettiva che le strutture delle singole parrocchie rivestono nello sviluppo delle unità pastorali;
– L’esistenza di un progetto pastorale e educativo che orienti l’utilizzo delle strutture, in esplicito riferimento a quanto indicato dal Sinodo ai nn. 141-142. 4. Segue il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici che analizza gli aspetti amministrativi, le previsioni di spesa, i piani di finanziamento e tutto ciò che ha attinenza con i risvolti legali e civilistici. 5. La Commissione per l’Arte Sacra e la Commissione liturgica danno i loro suggerimenti, pareri, condizioni previe o nullaosta dopo gli interventi dei primi due organismi, allestendo, ove necessario, la pratica per l’autorizzazione della Soprintendenza che è da considerarsi preliminare per l’avvio di ogni lavoro. Qualora gli interventi delta Commissione d’arte sacra comportassero variazioni rilevanti del preventivo di spesa, sarà necessario un ritorno della domanda al Consiglio per gli Affari Economici, in vista di un’ulteriore verifica del piano di finanziamento nei confronti delle nuove spese. 6. Nel caso in cui fossero presentati progetti particolarmente significativi e impegnativi (soprattutto di nuove costruzioni) verrà convocato un incontro unitario previo dei tre organismi diocesani interessati (o di alcuni dei loro membri), per una valutazione sintetica del problema.
Le parrocchie e gli Enti possono chiedere parere di massima o indicazioni previe su progetti e operazioni che intendono realizzare. 7. L’Ordinario Diocesano recepisce il parere e/o il consenso dei tre organismi: Collegio dei Consultori, Consiglio Diocesano per gli Affari Economici, Commissione Diocesana per l’Arte Sacra e procede alla autorizzazione. 8. Gli uffici diocesani intrattengono con le Parrocchie o altri enti corrispondenza di natura interlocutoria necessaria per le loro valutazioni, senza esprimere opinioni che abbiano valore definitivo. 9. Avvertenze per i Contributi CEI:
– per la nuova Edilizia di Culto
– per il restauro e risanamento statico di edifici di culto.
– per l’acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia.
È possibile presentare istanza alla CEI per un solo contributo annuale per i tre settori, a firma dell’Ordinario Diocesano.Il Collegio dei Consultori prenderà in esame e formulerà la proposta di precedenze per i contributi della Nuova Edilizia di Culto; la Commissione Diocesana per l’Arte Sacra prenderà in esame e formulerà la proposta di precedenze per i contributi relativi ai restauri e per l’acquisto di edifici di culto a scopo di conservazione (1). 10. Con riferimento al n. 11 del decreto Vescovile (accensione di debiti…), dovranno essere autorizzati anche i prestiti o trasferimento di denaro che il parroco dovesse eseguire a favore della parrocchia di cui è titolare. Operazioni non concordate con il CAEP e non autorizzate dall’Ordinario non verranno in nessun caso riconosciute e nessun tipo di restituzione sarà ammesso.Vicenza, 18 novembre 2000L’Ordinario Diocesano
(1) NOTA: formulazione dei nuovi progetti per la nuova edilizia di culto:
riportiamo l’art. 5 e l’art. 6 del Regolamento applicativo delle disposizioni CEI.
art. 5:
I progetti riguardanti l’edilizia di culto nascono in sede diocesana dalla convergenza e dal dialogo di tre soggetti: la diocesi, prima responsabile della missione pastorale, la comunità parrocchiale destinataria delle attrezzature di servizio, i progettisti (architetto o ingegnere e artisti), scelti di comune accordo.
L’istruttoria preliminare è compiuta in sede diocesana (Ufficio Liturgico, Commissione d’Arte Sacra, Collegio dei Consultori, Consiglio per gli Affari Economici), con la eventuale consulenza del Delegato Regionale, e comprende: la lettura attenta e l’applicazione delle indicazioni emanate in materia dalle competenti autorità ecclesiastiche, l’esame della identità religiosa del comparto urbanistico, la formulazione di esigenze di cura pastorale e di spazi commisurati alla disponibilità e idoneità all’area ed ai parametri indicativi adottati dalla CEI, lo studio delle esigenze liturgiche e funzionali cui rispondere, un piano finanziario ben definito per provvedere alle spese da sostenere.
art. 6:
L’incarico formale di progettazione, in termini e limiti ben precisi, deve essere dato per iscritto dopo una prudente verifica del comune accordo sugli elementi essenziali della progettazione.(pubblicato nella RIVISTA DELLA DIOCESI DI VICENZA di DICEMBRE 2000 pag. 1.229)