NOTA CIRCA L’UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

A seguito del Decreto Legge del 23 luglio 2021 che ha introdotto l’obbligo Green Pass per accedere ad alcuni servizi o attività e delle precisazioni in merito, fornite il 29 luglio dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, si riportano di seguito alcune indicazioni (Cfr. Prot. Gen. 315/2021, firmato dal Vicario generale).

Le attività per le quali è obbligatorio il certificato verde

La Certificazione è richiesta per partecipare ai ricevimenti successivi a celebrazioni civili o religiose (feste di nozze o altre ricorrenze), accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

A partire dal 6 agosto p.v. sarà obbligatoria per attività quali ad esempio:

  1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio (anche bar) per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
  2. musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre;
  3. sagre e fiere, convegni e congressi;
  4. piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  5. centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso.

Per maggiori informazioni si rinvia a https://www.dgc.gov.it/web/ . Per attività legate a una associazione o ente del Terzo Settore (es. Noi Associazione) si rinvia alle indicazioni specifiche fornite dalle associazioni stesse.

Le attività per le quali NON è obbligatorio il certificato verde

La certificazione non è richiesta per partecipare alle celebrazioni liturgiche. Si continuerà a osservare quanto previsto dal Protocollo CEI-Governo del 7 maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico: mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano, acquasantiere vuote, ecc.

Come per le celebrazioni, non è richiesta la certificazione per le processioni. Sono ancora valide le raccomandazioni e le misure comunicate l’11 giugno 2021: obbligo d’indossare la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di 2 m per coloro che cantano e 1,5 m per tutti gli altri fedeli. Ciò, in modo particolare, per evitare assembramenti. Criteri di riferimento restano il confronto con le autorità civili locali, il buon senso e l’andamento della situazione epidemiologica nel luogo e nel momento in cui si svolge la processione.

Sono esplicitamente esclusi dall’obbligo di possedere la certificazione verde i partecipanti ai centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione. Questo significa che non è necessario il Green Pass per le persone coinvolte nei centri estivi parrocchiali (oratori estivi, GREST, ecc…), anche se durante esso si consumano pasti.

Sono esenti dall’obbligo del Green Pass i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al momento, i minori di età inferiore ai 12 anni) e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Circa le questioni sulla catechesi si daranno indicazioni nelle prossime settimane, secondo l’evolversi della situazione e delle norme.

Da tenere presente

Il possesso della certificazione non deroga in alcun modo i Protocolli in vigore: dovranno pertanto essere rispettate tutte le misure previste (uso della mascherina, distanziamento interpersonale, igienizzazione delle mani, ecc.).

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività, nonché i loro delegati, per i quali è introdotto l’obbligo del certificato verde devono verificare il possesso di idonea certificazione. Per maggiori informazioni si rinvia a https://www.dgc.gov.it/web/app.html

Se una persona prende parte senza certificazione verde a un’attività per la quale è obbligatoria, è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.